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Ordinanza — n. 338/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 338/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISGRO SALVATORE nato a MERI' il 15/04/1967 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato ayfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente ISGRO' Salvatore, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della sentenza di applicazione della perla, emessa in data 05/07/2023 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01);

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 338/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della sentenza di applicazione della perla, emessa in data 05/07/2023 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01);

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione remissione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della sentenza di applicazione della perla, emessa in data 05/07/2023 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISGRO SALVATORE nato a MERI' il 15/04/1967 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato ayfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente ISGRO' Salvatore, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della sentenza di applicazione della perla, emessa in data 05/07/2023 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consig ete estensore Il Presiden