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Ordinanza — n. 334/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 334/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 334/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/02/1996 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SENIERARO; Il primo motivo del ricorso di Pezzella Giovanni, con cui si deduce l'omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, è manifestamente infondato poiché il procedimento si è svolto nelle forme del processo camerale in appello, avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, e non risulta che l'imputato abbia richiesto di comparire. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 334/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza procedimento in contumacia facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa assenza ingiustificata rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/02/1996 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SENIERARO; Il primo motivo del ricorso di Pezzella Giovanni, con cui si deduce l'omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, è manifestamente infondato poiché il procedimento si è svolto nelle forme del processo camerale in appello, avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, e non risulta che l'imputato abbia richiesto di comparire. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle qmmende. Così deciso il 1 dicembre 2023.