Italian Court dismisses appeal against criminal sentence as discretionary judicial power is unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sebastianelli Stefano inadmissible due to improper grounds raised in a legitimacy proceeding. The appellant challenged the punitive treatment, arguing legal violations, but the court found the original sentence correct, well-motivated, and within statutory limits. Consequently, the court ruled that the judge's discretionary power regarding sentence congruity is unreviewable, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court's discretionary power to determine the appropriateness of a criminal sentence is unreviewable on appeal, rendering appeals challenging the congruity of the penalty inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI STEFANO nato a ROMA il 27/05/1962 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Sebastianelli Stefano, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogic:a motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La pena inflitta è al di sotto della media edittale ed è stata ancorata agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ikmmende. Così deciso il 1 dicembre 20