Ordinanza — n. 332/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCALA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/03/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che BOCCALA' Giuseppe - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18/04/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, alla luce della esaustiva motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso l'ipotesi lieve non solo alla luce del dato quantitativo (hashish per 926 dosi complessive), ma anche per le ulteriori risultanze - disponibilità di un bilancino di precisione, di bustine atte al confezionamento, di un microcellulare) ritenute comprovanti una continuativa attività di spaccio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 332/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, alla luce della esaustiva motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso l'ipotesi lieve non solo alla luce del dato quantitativo (hashish per 926 dosi complessive), ma anche per le ulteriori risultanze - disponibilità di un bilancino di precisione, di bustine atte al confezionamento, di un microcellulare) ritenute comprovanti una continuativa attività di spaccio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCALA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/03/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BOCCALA' Giuseppe - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18/04/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, alla luce della esaustiva motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso l'ipotesi lieve non solo alla luce del dato quantitativo (hashish per 926 dosi complessive), ma anche per le ulteriori risultanze - disponibilità di un bilancino di precisione, di bustine atte al confezionamento, di un microcellulare) ritenute comprovanti una continuativa attività di spaccio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Trattasi di percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità manifesta qui deducibili; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ir(R)vna, il 1 dicembre 2023 Il Consigier estensore Il Preside