Ordinanza — n. 331/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MUHAMMAD HUSSAIN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Khan Muhammad Hussain, con cui si deduce il vizio di «motivazione illogica» in relazione al discostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MUHAMMAD HUSSAIN nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Khan Muhammad Hussain, con cui si deduce il vizio di «motivazione illogica» in relazione al discostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La pena base inflitta, di un anno e 3 mesi di reclusione ed C 1.300 di multa, è inferiore al medio edittale ed è stata specificamente motivata dalla Corte di appello (pag. 5-6) in base agli elementi ex art. 133 cod. pen. In tal caso, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende. Così deciso il 1 dice