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Ordinanza — n. 329/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ouerghi Mourad inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first ground as generic and lacking specific legal or factual support, violating procedural requirements. The second ground was dismissed as manifestly unfounded because the time elapsed between crimes contradicted the appellant's interpretation of the law.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or those manifestly lacking factual basis result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded procedural costs criminal liability revoca della sospensione condizionale pene condizionali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI MOURAD nato il 17/07/1986 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Ouerghi Mourad, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; per altro si contesta, nel corpo del motivo, la mera illogicità della motivazione.

Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza, è manifestamente infondato, perché deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato. Corretto è il rigetto tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra i fatti: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle emende. Così deciso il 1 dicembre