Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge prior inadmissibility ruling and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the lower court's prior ruling on inadmissibility regarding a specific defense argument. The appellant's arguments were deemed generic and insufficient to overcome the appellate court's finding of guilt based on the defendant's behavior at the train station. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge the prior inadmissibility ruling on a specific ground, and generic arguments do not suffice to overcome the appellate court's factual assessment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGEA ANGELO nato a FAVARA il 28/07/1961 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BUGEA Angelo - imputato del concorso nel reato di illecita detenzione dell'hashish rinvenuto nella borsa di ROSTAS Midra, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 07/03/2023 dalla Corte d'Appello di Palermo (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale della stessa città), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento all'affermazione di responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto, quanto alla prima censura, che la valutazione delle doglianze relative al mancato apprezzamento della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa sia preclusa dalla mancata impugnazione della declaratoria di inammissibilità del corrispondente motivo di appello, avendo la Corte territoriale in tal senso stigmatizzato la mancata deduzione di tale diversa ricostruzione (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata).
Peraltro, la Corte d'Appello ha diffusamente motivato in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, imperniata sulla complessiva attività di indagine che aveva visto il BUGEA e la ROSTAS arrivare in auto nel primo pomeriggio, presso la stazione ferroviaria di Aragona Caldare, prendere un treno per Palermo e rientrare alla predetta stazione alle 19.45 con un convoglio proveniente dal capoluogo (all'arrivo, l'odierno ricorrente aveva salutato con ampi gesti la ROSTAS, facendole segno di allontanarsi a piedi: l'immediato intervento degli operanti aveva consentito il rinvenimento e il sequestro di hashish per complessivi gr. 1.290, occultati nella borsa della donna).
Tali complessive circostanze sono state ritenute indicative del concorso del BUGEA nella detenzione dell'hashish, sia per la costante sua presenza insieme alla ROSTAS sin dall'arrivo in stazione, sia soprattutto perché l'invito finale ad allontanarsi a piedi da una stazione periferica di provincia, formulato dal ricorrente a gesti, non aveva altra spiegazione - in totale assenza di deduzioni idonee a prospettare una ricostruzione alternativa - diversa dall'intento del BUGEA di allontanare da sé ogni sospetto, avendo percepito la presenza degli operanti.
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto in linea con quello del primo giudice, in relazione al quale il ricorrente prospetta censure del tutto generiche, ed in parte poco congruenti con la vicenda per cui è causa (cfr. pag. 6 del ricorso, in cui si fa ripetutamente riferimento all'assenza di prove circa l'attività di cessione al dettaglio da parte del BUGEA); ritenuto che ad analoghe conclusioni di genericità debba pervenirsi quanto alla residua censura, difettando concrete allegazioni idonee a superare la valutazione della Corte d'Appello, che ha ritenuto la pena inflitta dal primo giudice "improntata a particolare benevolenza" (sii tratta in effetti di un modesto scostamento dal minimo edittale, cui è stato aggiunto l'aumento di due terzi correlato alla recidiva qualificata in relazione alla quale non sono state prospettate, in questa sede, doglianze di sorta; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 8krnmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rorna9I 1 dicembre 2023 Il