Cassation appeal against plea bargain dismissed for proposing inadmissible grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain judgment inadmissible. The appellant argued a defect in the court's reasoning regarding the defendant's responsibility, which falls outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences. The court ruled that appeals against such judgments are strictly limited to issues regarding the defendant's will, the link between the request and the sentence, legal qualification errors, or sentencing illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific grounds; appeals based on defects in the reasoning of responsibility are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIENG BABACAR nato il 12/12/1977 avverso la sentenza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Dieng Babacar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 4 agosto 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.; il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione sulla responsabilità dell'imputato. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle trmende. Così deciso il 1 dicembre