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Ordinanza — n. 326/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to engage a special defense lawyer after June 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to engage a defense lawyer registered with the Cassation Court after June 23, 2017. Although the appellant personally filed the appeal regarding a drug possession conviction, the law mandates representation by a special lawyer for appeals filed post-2017. The court ruled that this procedural requirement applies regardless of when the original judgment was issued, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The requirement to engage a special defense lawyer for cassation appeals filed after June 23, 2017, renders such appeals inadmissible if filed personally by the accused, irrespective of the date of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special defense lawyer requirement personal filing prohibition drug possession conviction procedural deadline compliance azione costitutiva allegazioni insufficientemente motivate modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATINELLI MORENO nato a SENIGALLIA il 07/01/1965 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SABBATINELLI Moreno - imputato del reato di illecita detenzione di due panetti di hashish, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 21/02/2023 dalla Corte d'Appello di Ancona (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale della stessa città) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico riferimento alla ritenuta destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 Il Consiglre estensore Il P