Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentences for waived grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Bizzaro, Golda, and Rizzi inadmissible. The appellants sought to challenge a sentence based on a plea agreement, but the court noted they had previously waived all grounds except the penalty itself. The court ruled that arguments regarding the formation of consent or the prosecutor's agreement were inadmissible, while Bizzaro's claim on motivation and Rizzi's lack of grounds were also rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they concern waived grounds, the formation of the party's will, or the prosecutor's consent, and admissible only for specific defects in the final judgment's penalty declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIZZARO ALESSANDRO nato a BRESCIA il 26/05/1971 GOLDA PERINI ROBERTO EDOARDO ERCOLE MARIA nato a MILANO il 03/05/1961 RIZZI ATTONE nato a BRESCIA il 23/08/1955 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; r-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BIZZARO Alessandro, GOLDA PERINI Roberto Edoardo Ercole Maria e RIZZI Attone ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa in data 02/03/2023 dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha applicato ai predetti la pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che gli odierni ricorrenti, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che debba preliminarmente evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa citazione dell'avviso di udienza e della conseguente richiesta di rimessione in termini, formulata dalla difesa del BIZZARO con la memoria depositata, essendo il ricorso avverso la sentenza emessa ex art.599 cod. proc. pen. definito senza formalità di proceduta, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto altresì che debba darsi seguito al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Ritenuto che, in tale ottica interpretativa, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto il BIZZARO lamenta vizi motivazionali relativi all'affermazione di responsabilità e alla misura della pena irrogata, il RIZZI ha proposto un ricorso privo di motivi e il GOLDA PERINI ha formulato censure inammissibili per difetto di interesse, avendo esse ad oggetto la quantificazione della pena riportata in un passaggio motivazionale in misura sensibilmente superiore a quella effettivamente applicata in dispositivo; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba far seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1/di embre 2023 Il consiglie e e tensore