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Ordinanza — n. 324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for generic and reiterative legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant, convicted of illegal drug possession, argued for a lighter sentence and excluded recidivism, but these claims were deemed generic and lacking substantive argumentation. The court found the lower courts' decisions adequately motivated by the quantity of drugs and the defendant's persistent criminal behavior.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative and generic, lacking a specific comparison with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reiterative grounds drug possession recidivism exclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANYANG EBRIMA nato il 20/08/1998 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SANYANG Ebrima - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 e alla mancata esclusione della recidiva qualificata; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentetivo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha rigettato i corrispondenti motivi di appello; ritenuto in particolare che l'esclusione dell'ipotesi lieve sia stata motivata non solo con l'obiettiva rilevanza sul piano ponderale della droga in possesso del ricorrente (complessive 254 dosi), ma anche delle complessive modalità della condotta e delle circostanze dell'azione: valutazione da ritenersi immune da rilievi qui deducibili; ritenuto altresì che anche l'esclusione della recidiva e la conferma del giudizio di equivalenza e di congruità della pena inflitta siano state adeguatamente motivate, avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili, la pervicacia nel delinquere, i precedenti specifici a carico del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in,Rom , il 1 dicembre 2023 Il Consigli es,tensore Il