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Ordinanza — n. 319/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific argumentation regarding evidence admissibility and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and insufficient engagement with the lower court's reasoning. The appellant, convicted of issuing invoices for non-existent operations, challenged the admissibility of evidence under Article 507 of the Criminal Procedure Code and the proportionality of the sentence. The court rejected these claims because the defense failed to address the specific factual path taken by the appellate court or cite relevant case law, rendering the grievances legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment or established jurisprudence.

Parole chiave

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generic appeal grounds evidence admissibility sentencing proportionality Criminal Procedure Code inadmissible appeal sufficienza della testimonianza difetto di motivazione motivi probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 507 cod. proc. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 507 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICELLA STEFANIA nato a RHO il 04/06/1983 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che APICELLA Stefania - condannata anche in appello per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia palesemente inammissibile per genericità, avendo la difesa prospettato un abuso dello strumento di cui all'art. 507 cod. proc. pen. senza minimamente confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata né, tanto meno, con la costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ampiamente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 11 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo alla motivazione della Corte d'Appello in ordine alla congruità del modesto discostamento dal minimo edittale, con la valorizzazione della gravità dei fatti reiterati nel tempo, e con il precedente a carico (cfr. pag. 14): motivazione del tutto immune da criticità qui deducibili, e ampiamente idonea a supportare il modesto dscostamento dal minimo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am mende P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rohi , il 1 dicembre 2023 Il Consig re e tensore Il Presi