Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it did not fall within statutory grounds for plea bargain appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal should have transmitted files to the preliminary hearing judge rather than the trial court under specific procedural articles. The court rejected this because the appeal did not address the only permissible grounds for challenging a plea bargain sentence, such as the defendant's will or legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 629-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals based on procedural transmission errors regarding the preliminary hearing judge are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSHI TAULANT nato il 26/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; t Il difensore di Agushi Taulant ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 6 luglio 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.; il ricorrente ha dedotto che nel giudizio ex art. 629-bis cod. proc. pen. la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare e non al Tribunale.
Il ricorso per cassazione è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo si riferisce per altro alla statuizione contenuta nella sentenza ex art. 629-bis cod. proc. pen.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle okmmende. Così deciso il 1 dicem