Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for proposing grounds outside statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Chessa Giorgio and Spina Sandro inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The defendants argued for different penalty calculations and contested an aggravating circumstance, but the court found these grounds did not align with the limited reasons permitted for appealing a plea bargain. Consequently, the appeals were rejected because they sought to challenge the substantive sentencing rather than the procedural validity of the plea itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, the link between request and sentence, legal qualification, or penalty legality; appeals based on substantive sentencing errors or contested aggravating circumstances are inadmissible.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHESSA GIORGIO nato a LOCULI il 13/03/1969 SPINA SANDRO nato a NUORO il 28/01/1995 avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NUOROdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Chessa Giorgio e di Spina Sandro ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro del 21 febbraio 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorrente ha dedotto con il primo motivo i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena irrogata, e la mancanza di motivazione sulla posizione del ricorrente.
Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza di motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante. I ricorsi sono inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata esclusa recependo l'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. degli imputati. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 6\mmende. Così deciso il 1