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Ordinanza — n. 316/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-motivation as it falls outside permitted Cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was the lack of reasoning regarding statutory acquittal causes. The appellant challenged a penalty application sentence, arguing the lower court failed to evaluate specific acquittal reasons under Article 129 of the Criminal Code. The court rejected this claim, noting that post-2023 appeals are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, excluding general complaints about omitted reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not fall within the strictly enumerated exceptions of the new procedural rule, thereby excluding general complaints regarding the omission of reasoning on statutory acquittal causes.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility omitted reasoning ground statutory acquittal causes Article 444 c.p.p. Article 129 Criminal Code motivi di cassazione istanza di revisione penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, c.p.
309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKHDAR ICAM nato il 09/09/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente LEKHMAR Icam, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 26/05/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle i\mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della (gassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consig ere estensore Il Presidente