Italian court dismisses appeal against plea bargain for improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Carmela Ventura's appeal against a plea bargain judgment inadmissible. Ventura argued for review based on grounds not permitted by law, specifically failing to meet the strict criteria for challenging plea agreements. The court ruled that appeals against such judgments are limited to specific statutory grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, and since Ventura's reasons fell outside these categories, the appeal was rejected with a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA CARMELA nato a NAPOLI il 08/10/1969 avverso la sentenza del 19/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv)io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Ventura Carmela è inammissibile. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile; l'inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 dicembre 2