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Ordinanza — n. 314/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of appealable consent issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violation of law regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court had already established that the appellant waived all grounds except the one concerning the sentence. The Supreme Court ruled that appeals against settlement agreements under Article 599-bis are only admissible if they challenge the formation of consent, the prosecutor's agreement, or the judgment's content, excluding waived reasons or lack of dismissal conditions evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement agreements are admissible only when challenging the formation of consent, the prosecutor's agreement, or the judgment's content, while grounds waived or lacking dismissal conditions evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement waived grounds cassation appeal prosecutor consent Article 599-bis procedural waiver court costs abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Rilevato che PELIZZA Luca deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Genova, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che PELIZZA Luca deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Genova, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELIZZA LUCA nato a GENOVA il 07/08/1992 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av, o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PELIZZA Luca deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Genova, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);

Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrent? al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. tensore Il Presidente dr