Ordinanza — n. 313/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARZI BRAGA BARBARA nato a MANTOVA il 29/04/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E CONSIDERATO IN IDIRITTO Rilevato che SARZI BRAGA Barbara - imputata dei reati di cui agli artt. 73 d.P. R. n. 309 del 1990, 586 e 589 cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 14/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Mantova, peraltro mitigando il trattamento sanzionatorio), deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale preso compiutamente in considerazione la posizione della BARZI anche quanto al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una decisione di riforma, nel senso mitigatorio già richiamato, attraverso la valorizzazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo il delitto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 313/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P. R. n. 309 del 1990, 586 e 589 cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 14/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Mantova, peraltro mitigando il trattamento sanzionatorio), deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale preso compiutamente in considerazione la posizione della BARZI anche quanto al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una decisione di riforma, nel senso mitigatorio già richiamato, attraverso la valorizzazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo il delitto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARZI BRAGA BARBARA nato a MANTOVA il 29/04/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Rilevato che SARZI BRAGA Barbara - imputata dei reati di cui agli artt. 73 d.P. R. n. 309 del 1990, 586 e 589 cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 14/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Mantova, peraltro mitigando il trattamento sanzionatorio), deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale preso compiutamente in considerazione la posizione della BARZI anche quanto al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una decisione di riforma, nel senso mitigatorio già richiamato, attraverso la valorizzazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo il delitto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de