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Ordinanza — n. 313/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 313/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARZI BRAGA BARBARA nato a MANTOVA il 29/04/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E CONSIDERATO IN IDIRITTO Rilevato che SARZI BRAGA Barbara - imputata dei reati di cui agli artt. 73 d.P. R. n. 309 del 1990, 586 e 589 cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 14/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Mantova, peraltro mitigando il trattamento sanzionatorio), deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale preso compiutamente in considerazione la posizione della BARZI anche quanto al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una decisione di riforma, nel senso mitigatorio già richiamato, attraverso la valorizzazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo il delitto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 313/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P. R. n. 309 del 1990, 586 e 589 cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 14/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Mantova, peraltro mitigando il trattamento sanzionatorio), deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale preso compiutamente in considerazione la posizione della BARZI anche quanto al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una decisione di riforma, nel senso mitigatorio già richiamato, attraverso la valorizzazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo il delitto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena remissione della pena risarcimento alle vittime di reati riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARZI BRAGA BARBARA nato a MANTOVA il 29/04/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Rilevato che SARZI BRAGA Barbara - imputata dei reati di cui agli artt. 73 d.P. R. n. 309 del 1990, 586 e 589 cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 14/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Mantova, peraltro mitigando il trattamento sanzionatorio), deducendo violazione di legge con riferimento alla pena applicata; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale preso compiutamente in considerazione la posizione della BARZI anche quanto al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una decisione di riforma, nel senso mitigatorio già richiamato, attraverso la valorizzazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo il delitto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de