Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Bouabid Mounir inadmissible due to a generic lack of motivation concerning Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Bouabid argued that the appellate court failed to apply this specific provision, but the court found his arguments completely disconnected from the reasoning provided in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and Bouabid was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; A cassation appeal based on a generic claim of non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it fails to provide specific arguments linking the alleged error to the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUABID MOUNIR nato il 27/10/1989 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BOUABID Mounir - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia totalmente generica, difettando non solo qualsiasi confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, ma anche qualsiasi deduzione idonea a supportare la prospettazione difensiva; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (knmende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rofa, il 1 dicembre 2023 Il ConsigIire,4stensore Il Presidente