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Ordinanza — n. 311/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals as generic reiterations lacking substantive legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the cassation appeals filed by Abelairas Grialba Alfredo and Cossu Miranda Miranda inadmissible. The applicants challenged their conviction for drug trafficking leadership roles, arguing violations of law regarding their criminal responsibility. The court rejected these claims as merely reiterative and generic, noting they failed to provide a specific, analytical comparison with the appellate court's detailed reasoning on the facts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic reiterations without substantive comparison to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic reiteration ground lack of analytical comparison drug trafficking leadership Italian criminal procedure spese di sostentamento revoca del gratuito patrocinio soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABELAIRAS GRIALBA ALFREDO nato a BILBAO( SPAGNA) il 20/10/1954 COSSU MIRANDA nato a SORSO il 28/11/1971 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Rilevato che ABELAIRAS GRIALBA Alfredo e COSSU Miranda - condannati anche in appello in relazione al concorso nei reati di importazione e detenzione di cocaina anche con GOMEZ Andreu Jorge (capo A), nonché, il solo ABELAIRAS, in relazione ad analoga imputazione in concorso con FODDAI Aldo (capo B, dal quale la COSSU è stata assolta in primo grado) - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 01/03/2023 dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. Sassari, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il capo A); ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo - particolarmente accurato ed analitico - tracciato dalla Corte territoriale sia con riferimento alla COSSU (v. in particolare i plurimi convergenti elementi richiamati a pag. 15 seg. della sentenza, pienamente idonei ad escludere una posizione di mera convivenza della ricorrente), sia con riferimento all'ABELAIRAS (cfr. le risultanze richiamate e valorizzate a pag. 13 seg. della sentenza); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ekmmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 Il