Ordinanza — n. 306/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUGNI ABDELAZIZ nato a SETTAT( MAROCCO) il 08/10/1967 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che FOUGNI Abdelaziz - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (essendo stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/04/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e c:omunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, imperniato sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sulla presenza di plurimi precedenti e sulla mancanza di segni di ravvedimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 306/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUGNI ABDELAZIZ nato a SETTAT( MAROCCO) il 08/10/1967 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che FOUGNI Abdelaziz - condannato anche in appello per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (essendo stato invece assolto dalle ulteriori imputazioni) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06/04/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, deducendo - quale unico motivo - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e c:omunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, imperniato sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sulla presenza di plurimi precedenti e sulla mancanza di segni di ravvedimento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rortia, il 1 dicembre 2023 Il Consiglre stensore Il President