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Ordinanza — n. 305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory requirement for confrontation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Chef Aymane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Aymane argued that the lower court erred by failing to hold a mandatory confrontation between him and the co-defendant, AJA Klajcenco, to verify conflicting statements. The court rejected this claim by citing established precedent that confrontation is not an obligatory evidentiary step when parties provide contradictory accounts, leaving the judge to assess credibility based on free conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. d), cod. proc. pen.; The confrontation between parties does not constitute a mandatory evidentiary requirement; the judge must evaluate the credibility of conflicting statements based on free conviction.

Parole chiave

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criminal procedure evidence confrontation mandatory proof free conviction inadmissible appeal credibility assessment Supreme Court precedent procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
283935 - 02): indirizzo interpretativo che evidentemente esclude la possibilità di annoverare il confronto tra i mezzi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEF AYMANE nato a RABAT( MAROCCO) il 31/12/1997 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CHEF Aymane - imputato del reato di cessione di sostanza stupefacente a AJA Klajcenco - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado, riducendo la pena previa applicazione di attenuanti generiche), deducendo - quale unico motivo di ricorso - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nel confronto tra il ricorrente e il KAJA; ritenuto che la censura sia inammissibile non solo perché reiterativa di analoga doglianza esaminata e motivatamente disattesa in appello, ma anche - ed anzi prima ancora - per la necessità di dar seguito al c:onsolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione» (Sez. 6, n. 37691 del 16/09/2022, B., Rv. 283935 - 02): indirizzo interpretativo che evidentemente esclude la possibilità di annoverare il confronto tra i mezzi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023