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Ordinanza — n. 304/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 304/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACENDOLA VITO nato a BARI il 10/11/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Il primo motivo del ricorso di Facendola Vito, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen, art. 240 cod. pen; Ordinanza — n. 304/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti confisca dei proventi di reato contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inchiesta per reati di droga esecuzione delle pene e delle misure

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
Il secondo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: la confisca del denaro è intervenuta ex art. 240-bis cod. pen.
art. 240 cod. pen
e non ex art. 240 cod. pen., come sostenuto nel ricorso.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACENDOLA VITO nato a BARI il 10/11/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Il primo motivo del ricorso di Facendola Vito, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Il motivo prospetta solo la detenzione della cocaina mentre la condanna è intervenuta anche per la detenzione di 687 grammi di hashish. Il secondo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: la confisca del denaro è intervenuta ex art. 240-bis cod. pen. e non ex art. 240 cod. pen., come sostenuto nel ricorso. Il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché con l'appello non furono dedotte questioni relative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr.

Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ikrnmende. Così deciso