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Ordinanza — n. 301/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 301/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTURI ANTONINO nato a CATANIA il 23/01/1987 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Cuturi Antonino è inammissibile perché le dichiarazioni confidenziali non risultano essere state utilizzate ai fini della decisione. In ogni caso, il motivo è aspecifico, in assenza della cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemenl:o a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 301/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Il secondo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dì merito. Il motivo non si confronta neanche con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto elemento di prova i dimostrati contatti con gli acquirenti.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare motivi di cassazione domanda di ricusazione prove inattendibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTURI ANTONINO nato a CATANIA il 23/01/1987 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo del ricorso di Cuturi Antonino è inammissibile perché le dichiarazioni confidenziali non risultano essere state utilizzate ai fini della decisione. In ogni caso, il motivo è aspecifico, in assenza della cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemenl:o a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01;

Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Il secondo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dì merito. Il motivo non si confronta neanche con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto elemento di prova i dimostrati contatti con gli acquirenti.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sussistenza della recidiva è stata ritenuta correttamente in diritto e con motivazione immune da vizi logici in base ai reiterati precedenti penali, anche specifici, ed al giudizio di pericolosità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso