Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it was filed as an appeal on merits without statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's request inadmissible because it was filed as an appeal on the merits rather than a formal appeal. The appellant contested the factual reconstruction and evidence evaluation to seek acquittal under Article 530 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Art. 530 cod. proc. pen.: An appeal filed solely to contest facts and evidence without invoking specific statutory grounds under Article 606 is inadmissible and must be treated as a request for acquittal on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA FABIO nato a TORTORETO il 19/02/1963 avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il difensore di Goccia Fabio ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 7 marzo 2023 che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda. La Corte di appello di L'Aquila ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha, infatti, presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. o in subordine i benefici di legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c:on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ifemende. Così deciso il 1 dicembre 202