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Ordinanza — n. 296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/09/1988 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che LEOTTA Giuseppe - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/04/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha desunto la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva (per essere il nuovo reato espressione di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato) dal fatto che il LEOTTA, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, non ha avuto scrupoli nel detenere sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha desunto la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva (per essere il nuovo reato espressione di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato) dal fatto che il LEOTTA, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, non ha avuto scrupoli nel detenere sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina precedenti penali rilevanti permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/09/1988 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LEOTTA Giuseppe - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/04/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata; ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha desunto la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva (per essere il nuovo reato espressione di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato) dal fatto che il LEOTTA, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, non ha avuto scrupoli nel detenere sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i R/pfa, il 1 dicembre 2023 Il Consigll re etensore Il Presiden