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Ordinanza — n. 295/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing discretion and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Nadia Levakovic's appeal inadmissible for challenging the lower court's sentencing discretion and rejection of generic mitigating circumstances. The appellant argued against the treatment, but the court found the first-instance judgment legally correct and sufficiently motivated under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the judge's discretionary assessment of the crime's gravity and the defendant's personality is unreviewable in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The rejection of generic mitigating circumstances and the exercise of sentencing discretion are unreviewable in final appeals if the judgment is logically sound and references the relevant statutory parameters.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Generic Mitigating Circumstances Final Appeal Admissibility Penal Code Article 133 motivi di cassazione attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Quanto al primo motivo, la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr.
art. 133 cod. pen
Quanto al primo motivo, la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949
Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC NADIA nato a GIULIANOVA il 16/08/1992 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso nell'interesse di Levakovic Nadia è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 3).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso. I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzioniatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende. Così deciso il