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Ordinanza — n. 293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINI 30A0 MARCOS nato il 05/04/1999 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo ed il secondo motivo del ricorso di Sabatini Joao Marcos sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La memoria depositata dal difensore non supera la valutazione di inammissibilità, tenuto conto in particolare del mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha fondato la decisione sul numero di dosi preparabili e sulla percentuale di principio attivo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa sostanze soggette a restrizione traffico di canapa esame di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINI 30A0 MARCOS nato il 05/04/1999 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo ed il secondo motivo del ricorso di Sabatini Joao Marcos sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La memoria depositata dal difensore non supera la valutazione di inammissibilità, tenuto conto in particolare del mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha fondato la decisione sul numero di dosi preparabili e sulla percentuale di principio attivo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tkmmende. Così deciso il 1 dicembr