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Ordinanza — n. 292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected on merits by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Christopher Ovis's cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellate court had denied the mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, citing the substantial value of the seized cash and the lack of evidence linking it to drug trafficking. Consequently, the cassation court upheld the rejection of the appeal without substantive review, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected on the merits by the appellate court, which is bound to consider the defense's requests.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative argumentation mitigating circumstance denial drug trafficking value appellate court binding effect sanzioni pecuniarie concussione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
sul punto Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OVIS CHRISTOPHER nato il 09/08/1988 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che OVIS Christopher - imputato dei reati di detenzione e cessione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Civitavecchia), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.; ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa della prospettazione esaminata e motivatamente clisattesa in appello, avuto riguardo a quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha disatteso la richiesta difensiva sia per la impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'attenuante la somma ricavabile dallo stupefacente già suddiviso in dosi, sia per il possesso di una somma considerevole (Euro 315) al momento dell'arresto, tutt'altro che illogicamente ricondotta all'attività di spaccio (risultando privo di qualsiasi riscontro l'assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di danaro guadagnato con l'attività saltuaria di muratore); ritenuto pertanto che l'esclusione dell'attenuante sia del tutto in linea con l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui per l'applicabilità dell'attenuante deve aversi riguardo ad un "valore economico pressoché irrisorio" (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 1 dicembre 2023 Il Consig estensore Il P