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Ordinanza — n. 291/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding plea deal sentencing and procedural waivers as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Fradeani Piera and Petrosino Francesca inadmissible. The appellants argued for acquittal under Article 129 and requested explicit reasoning for sentencing deviations, but the lower court had already reached a plea agreement where they waived most grounds. The court ruled that complaints about waived reasons or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against sentences issued via plea agreement are inadmissible if they concern waived reasons, the formation of the party's will, or sentencing deviations that do not render the sanction illegal.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal waived grounds inadmissibility sentencing deviation review procedural waiver effect Cassazione inadmissibility remissione della pena adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Con il ricorso nell'interesse di Petrosino Francesca si deduce il vizio della motivazione affermando che la Corte di appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni di scostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRADEANI PIERA nato a ROMA il 02/12/1945 PETROSINO FRANCESCA nato a TIVOLI il 16/06/1987 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; A Con il ricorso nell'interesse di Fradeani Piera si deduce il vizio della motivazione ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. Con il ricorso nell'interesse di Petrosino Francesca si deduce il vizio della motivazione affermando che la Corte di appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni di scostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

I ricorsi sono inammissibili. La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e le imputate hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Per altro, con l'appello Fradeani Piera non dedusse neanche questioni relative all'an della responsabilità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 d