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Ordinanza — n. 287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal liability and settlement grounds as inadmissible for reviewing facts and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by D'Agostino and Lelli inadmissible, ruling that their arguments regarding fact-finding and evidence evaluation fall within the exclusive competence of the trial court. The court affirmed the lower court's finding that the defendants participated in cocaine trafficking operations, evidenced by tools found in their home and the scale of seized drugs, while rejecting claims about recidivism and sentencing leniency as they exceeded the scope of appellate review. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against criminal liability judgments are inadmissible when they concern the reconstruction of facts, evaluation of evidence, or appreciation of material proof, reserving such review exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible grounds fact-finding review evidence evaluation settlement consent asserzione difendibile esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso del Lelli è inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato M appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Quanto alla recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Quanto alla recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso del Lelli è inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato M appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AGOSTINO GIAMPIERO nato a ROMA il 05/10/1981 LELLI DANILO nato a ROMA il 02/10/1984 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; .- N. 149)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Giampiero D'Agostino e Danilo Lelli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili. Le censure dedotte dal D'Agostino - ivi comprese quelle illustrate nella memoria depositata - non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In punto di responsabilità, la Corte territoriale ha insindacabilmente accertato che il D'Agostino aveva partecipato alle operazioni comportanti la manipolazione della cocaina, che necessitavano dei ritagli di cellophane, elastici e forbici rinvenuti nell'abitazione, idonei ad escludere che la droga fosse destinata ad uso personale, tenuto conto anche del denaro e del quantitativo di stupefacente sequestrato. Tali dati, unitamente alla contabilità rinvenuta e al giro d'affari riscontrato, indicativi di una certa organizzazione dell'illecita attività, hanno logicamente condotto alla esclusione della lieve entità dell'attività di spaccio in esame.

Quanto alla recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., le relative doglian2:e debordano nel merito e sono, quindi, inammissibili, a fronte di adeguata motivazione che ha sottolineato i precedenti penali a carico del prevenuto e la personalità violenta e incapace di autocontrollo del medesimo, che non ha trovato argine nelle condanne riportate. Il ricorso del Lelli è inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato M appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Con •ere