Ordinanza — n. 285/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROBBEY KWABENA AGYEMANG nato il 27/09/1960 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 142) Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 80 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 142) Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROBBEY KWABENA AGYEMANG nato il 27/09/1960 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 142)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il „ricorrente, in concreto, non si confronta CL adeguatamente con la motivazione dtla Corte di appello di Roma, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova a carico del prevenuto (rinvenimento dello stupefacente nel doppio fondo del suo bagaglio) e dell'ingente quantitativo dell'eroina trovata in suo possesso (oltre Kg. 2 lordi), circostanze peraltro ammesse dallo stesso imputato, prestatosi a commettere l'illecita importazione dietro la promessa di corresponsione di 10.000 dollari, come riportato nella sentenza impugnata.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d