Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 285/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 285/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROBBEY KWABENA AGYEMANG nato il 27/09/1960 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 142) Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 80 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 142) Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravi addebiti penali responsabilità penale scemata imputabilità verdetto di colpevolezza maggiore età penale circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 80 d.P.R. 309/90
Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROBBEY KWABENA AGYEMANG nato il 27/09/1960 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 142)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Brobbey Kwabena Agyemang ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell'imputato, assenza dell'elemento soggettivo del reato, esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90. Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il „ricorrente, in concreto, non si confronta CL adeguatamente con la motivazione dtla Corte di appello di Roma, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova a carico del prevenuto (rinvenimento dello stupefacente nel doppio fondo del suo bagaglio) e dell'ingente quantitativo dell'eroina trovata in suo possesso (oltre Kg. 2 lordi), circostanze peraltro ammesse dallo stesso imputato, prestatosi a commettere l'illecita importazione dietro la promessa di corresponsione di 10.000 dollari, come riportato nella sentenza impugnata.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d