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Ordinanza — n. 284/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to improper personal filing and non-allowed grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dashi Orges inadmissible without formalities. The court ruled the appeal was improperly filed personally and contained grievances not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.: Appeals must be filed by a lawyer and can only challenge specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, or legal qualification of facts; personal filing and inadmissible grievances render an appeal void.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing criminal procedure code procedural costs Cassazione Roma grievance grounds art 448 c.p.p. corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Dashi Orges avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, sia perché proposto personalmente (cfr.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
272010-01), sia per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Dashi Orges avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, sia perché proposto personalmente (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), sia per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASHI ORGES nato il 13/07/1987 avverso la sentenza del 26/01/2023 del GIP TRIBUNALE di PISAefate-awise-a.14e-papt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ( L N. 140)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Dashi Orges avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, sia perché proposto personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), sia per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consi ere estensore Il Presid