Ordinanza — n. 281/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N> N. 121) Il ricorso proposto da Giovanni Destro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 281/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 121) Il ricorso proposto da Giovanni Destro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N> N. 121)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Giovanni Destro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata in punto di responsabilità, avendo disatteso le giustificazioni addotte dall'imputato in quanto ritenute prive di supporto probatorio, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Cons re estensore Il