Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 281/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 281/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N> N. 121) Il ricorso proposto da Giovanni Destro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 281/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 121) Il ricorso proposto da Giovanni Destro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile altri capi d'accusa prova del dolo accusa penale corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO GIOVANNI nato il 11/03/1971 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N> N. 121)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Giovanni Destro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata in punto di responsabilità, avendo disatteso le giustificazioni addotte dall'imputato in quanto ritenute prive di supporto probatorio, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Cons re estensore Il