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Ordinanza — n. 279/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence as lower court reasoning was sufficient and not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sheremeti Fatjon inadmissible, upholding the second-instance court's criminal sentence. The appellant argued against the imposed penalty, but the Court found the lower court's reasoning fully satisfied the statutory obligation to motivate the sanction. Consequently, the Court ruled that the comparison between aggravating and mitigating circumstances was logical and not arbitrary, rejecting the claim for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against criminal sentencing are inadmissible when the lower court's reasoning, even if implicit or concise, is not arbitrary or illogical, and the comparison of circumstances follows statutory criteria.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning sufficiency implicit motivation standard arbitrary comparison review penal code mitigation impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382
motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv.
Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120
227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908
pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEREMETI FATJON nato il 09/09/1985 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 119)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Sheremeti Fatjon avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza nel caso insussistente, avendo i giudici territoriali plausibilmente tenuto conto dei riscontrati precedenti penali e della relativa negativa personalità del prevenuto, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Cons i re estensore Il Prej