Italian appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grievances not covered by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Foglia's appeal against the Naples Tribunal's judgment inadmissible without formalities. The court ruled that the grievances raised by the appellant did not fall within the specific categories of admissible objections permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of four thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grievances regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, legal misqualification of facts, or illegality of the penalty; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIA VINCENZO nato a NAPOLI il 30/11/1991 avverso la sentenza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdet-e~viso. allei; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 114)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Vincenzo Foglia avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente