Cassation appeal dismissed as inadmissible for inadmissible grounds in plea bargain sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence reduction agreed upon by the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that only specific grounds regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and divergent pronouncements are admissible, excluding challenges to waived conditions or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; In cassation appeals against second-instance plea bargain sentences, only grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible, while challenges to waived conditions or sentencing determinations lacking illegality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASIA CARMINE nato a TORREMAGGIORE il 17/07/1993 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdate avio atte-porti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 109)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Carmine Fantasa. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All'inammissibilità del ricorso seclue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabi'ire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigl estensore Il /resident