Criminal appeal dismissed as admissible; appellate court's sentencing reasoning satisfies implicit motivation requirements under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Bruno Gianluca inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. The appellant argued against the penalty, but the Court found the appellate judgment contained sufficient argumentation to meet motivational obligations. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing logic was not arbitrary or illogical, adhering to established jurisprudence on implicit motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals regarding sentencing comparisons are inadmissible unless based on arbitrary reasoning or illogical deduction, as implicit motivation suffices for compliance with motivational obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a PALERMO il 09/03/1997 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 107)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Gianluca Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la clecisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza nel caso insussistente, avendo i giudici territoriali plausibilmente tenuto conto dei precedenti penali e della relativa spiccata pericolosità sociale del prevenuto, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigl estensore Il