Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility and sentencing, but the court rejected these claims as impermissible in a review of legality. The court emphasized that assessing facts, evidence, and sentencing falls exclusively to the trial judge, whose reasoning was deemed logical and based on shared experience.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in review of legality are inadmissible when they concern the reconstruction of facts, evaluation of evidence, or the assessment of the penalty, as these remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
review of legality impermissible censure fact-finding review sentencing review inadmissible appeal exclusive competence procedural costs calciatore professionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CUPIS CLAUDIO nato a ROMA il 20/05/1972 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

95)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Claudio De Cupis avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai 'reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto che gli operanti avevano notato e identificato l'imputato mentre si trovava all'esterno del cancello della sua abitazione per la cessione di stupefacenti, in chiara violazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno congruamente escluso la possibilità di ricondurre il fatto nella fattispecie di lieve entità per via delle modalità della condotta, del dato ponderale della droga complessivamente detenuta e delle caratteristiche organizzative dell'illecita attività oggetto di accertamento Il terzo motivo è inammissibile, in quanto afferente al merito del trattamento sanzionatorio, benché sorretto da idonea e logica motivazione, avendo i giudici tenuto conto della gravità del fatto e della negativa personalità del prevenuto emergente dalla condotta tenuta, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la ccndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il