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Ordinanza — n. 272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for appeal settlement issues outside consent formation and prosecutor agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for appeals against settlement sentences in second instance. The appellant challenged the penalty determination and omitted conditions for acquittal, while the defense argued for a retrial on procedural errors. The court ruled that only issues regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and divergent content are admissible, excluding challenges to the penalty's legality or omitted acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals against settlement sentences, cassation is admissible solely for defects in consent formation, prosecutor agreement, or divergent content, excluding challenges to omitted acquittal conditions or penalty determination legality.

Parole chiave

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appeal settlement sentence cassation admissibility consent formation defect omitted acquittal conditions penalty determination legality prosecutor agreement scope inadmissible appeal grounds appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il difensore di Federico De Silvio ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il difensore di Federico De Silvio ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO FEDERICO nato a SORA il 25/02/1983 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAoziete-a~erite-prerti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

93)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Federico De Silvio ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, Doiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. perì. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Co