Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Carla Maggipinto inadmissible, ruling that the arguments were too general and failed to address the specific reasoning of the lower court's judgment. The appellant alleged violations of her right to defense and defects in the court's motivation but provided no documentary evidence or specific legal analysis to support these claims. Consequently, the court rejected the appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and aspecific, failing to specify the grounds of complaint in fact and law or to confront them with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIPINTO CARLA nato a PUTIGNANO il 12/07/1979 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Carla Mabipinto avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In particolare, la dedotta violazione del diritto di difesa all'udienza del 26.9.2022 è stata allegata ma non provata mediante produzione di documentazione attestante la sottoposizione dell'imputata alla misura degli arresti domiciliari in altro procedimento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Non risulta specificato in cosa consisterebbe il vizio di motivazione della sentenza, né è consentito in questa sede riesaminare i dati probatori per una diversa "lettura" dei fatti, congruamente e logicamente ricostruiti nella sentenza impugnata.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Cons e estensore Il Pr'esidet