Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Francesco Cepparulo inadmissible without formalities. The appellant argued for a re-evaluation of the legal qualification of the facts to obtain a mitigated offense, but the court found this ground non-deducible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The decision rests on the principle that such appeals are limited to manifest errors where the legal qualification is immediately evident and eccentric to the charges, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it points to a manifest error where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charges, excluding vague or non-specific violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEPPARULO ANDREA FRANCESCO nato a MILANO il 02/04/1999 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOljate-eY9"949ereffe-12e14+; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
75)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Andrea Francesco Cepparulo avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta, che non rientra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo motivazionale si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione, peraltro in assenza di ragioni specifiche a sostegno della doglianza.
Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 — 01). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis„ cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23