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Ordinanza — n. 263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO DANIELE nato a BARI il 27/05/1996 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Daniele Di Leo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e nor confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Daniele Di Leo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e nor confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Parole chiave

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alibi prova oggettiva allegazioni fattuali non credibili luogo del reato prova del DNA prova informatica

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO DANIELE nato a BARI il 27/05/1996 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

61)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Daniele Di Leo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e nor confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso.e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore / 7 i Il Presidente /