Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual review and sentencing censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible censure regarding the factual reconstruction and evidentiary evaluation. The appellant argued for acquittal and lenient sentencing, but the appellate court had already addressed these points with sound reasoning based on the defendant's role as a lookout and the high purity of drugs involved. The cassation court upheld the lower court's decision, emphasizing that the appellate judge's motivation was logical and free from obvious illogicality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain censure on the reconstruction of facts, evaluation of evidence, or sentencing, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual review sentencing censure appellate competence evidentiary evaluation momento del reato scemata imputabilità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO DARIO nato a CERCOLA il 29/01/1979 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; vv7V77- 77777- ,v/ • N.

42)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Dario Tarallo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella cd. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto alla prima doglianza, in punto di mancata assoluzione, è appena il caso di rilevare che essa è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha logicamente riscontrato la comune attività di spaccio di stupefacenti, in cui il Tarallo aveva assunto un ruolo di "vedetta", poiché addetto al controllo delle strade e ad indirizzare gli acquirenti verso le persone materialmente addette alla vendita della droga. Quanto al motivo inerente al trattamento sanzionatorio, si osserva che la sentenza impugnata è sorretta da idonea e non illogica motivazione sul punto, avendo il giudice di merito escluso la concessione delle attenutati generiche per via dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della particolare offensività della condotta, caratterizzata da una non rudimentale organizzazione e dalla disponibilità di diverse sostanze stupefacenti, connotate da un elevato grado di purezza; l'applicazione della recidiva è stata giustificata, non illogicamente, sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato, attestanti la sua persistente pericolosità in rapporto al fatto per cui si procede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Cons estensore Il