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Ordinanza — n. 257/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of factual findings and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The lower court denied a mitigating circumstance based on the high quantity of seized drugs and the large volume of marijuana allegedly transported by the appellant. The court ruled that such substantive assessments fall exclusively within the competence of the trial judge and are immune from review in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of mitigating circumstances, as these issues belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual findings review evidence evaluation mitigating circumstance drug trafficking quantity legality review stage exhaustion of merits disturbo di personalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 62, n. 4, cod. peri.
In particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIORGIA nato a ROMA il 30/05/2003 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

40)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Giorgia Di Salvo - cui ha fatto seguito il deposito di memoria con motivi nuovi - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri., è stato - non illogicamente - motivato con l'elevato numero di dosi estraibili dalle due diverse tipologie di sostanze stupefacenti sequestrate e con il quantitativo di circa 100/150 grammi di altra marijuana visto portare via dalla Di Salvo, per il tramite del Grande, a conferma dell'elevato volume di affari connesso all'illecito commercio di stupefacente svolto dalla prevenuta. Trattasi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il