Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 254/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual review and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual evaluation of the crime. The lower court had already thoroughly addressed the argument that the defendant's actions constituted separate crimes rather than a joint offense, noting she knowingly delivered drugs and disposed of others. The court rejected the appeal as it merely repeated arguments already dismissed by the appellate judge based on correct inferential criteria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms of the factual evaluation of the case, which remains the exclusive competence of the court of first instance, unless the lower court's reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual review joint offense drug trafficking Cassation limits condanna al pagamento pecuniario pagamento dell'ammenda obbligo doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., sent. 24 maggio 2021, n. 36258
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONZA EMANUELA nato a ROMA il 14/06/1971 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

30)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Emanuela Ponza avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto del fatto che la sostanza stupefacente era nascosta nell'abitazione ove i coniugi convivevano e che l'odierna ricorrente era a conoscenza di dove fosse riposta, avendo lei stessa ed in modo autonomo consegnato un primo involucro contenente marjuana ai militari e, poi, si era recata in bagno per disfarsi di altra sostanza stupefacente (cfr.

Cass., Sez. Un., sent. 24 maggio 2021, n. 36258, che ha stabilito che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento all'illecita detenzione cli sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quantomeno a carattere morale). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.CI.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 e