Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to uncited grounds not allowed under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ursida Massimo inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a preliminary ruling, but the grounds raised did not fall within the specific categories permitted by Article 448, paragraph 2-bis, such as issues regarding the defendant's will or legal qualification of facts. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, particularly those concerning the expression of the defendant's will or the legal qualification of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSIDA MASSIMO nato a GENOVA il 09/04/1969 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdat-e~cratte-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
19)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Massimo Ursida avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ir favore della Cassa delle ammende. Così deciso il