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Ordinanza — n. 250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds failing to meet statutory requirements under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Enzo Sangiorgi's appeal against the Savona GIP's judgment inadmissible without formalities. The court ruled that the grounds proposed by the appellant did not fall within the specific categories of reviewable objections permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of four thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement Code of Criminal Procedure accused's will expression procedural costs award Cassa delle ammende summary dismissal mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Enzo Sangiorgi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGIORGI ENZO nato a SAVONA il 05/03/1962 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdete-avvietralte-pertt; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

17)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Enzo Sangiorgi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Con re estensore Il Presi