Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic appeal lacking specific grounds against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ruling that the appellant failed to address specific grounds in the contested judgment. The defense's appeal was deemed generic because it did not engage with the subjective elements or the non-prosecution exemption under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the court rejected the request for review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific motivation regarding the contested judgment's grounds, rendering it generic and failing to demonstrate a violation of law.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDOMINICI DARIO nato a REVELLO il 02/09/1965 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
7)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Dario Dedominici avverso l'ordinanza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal medesimo avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo per I reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a guanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha chiaramente e adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità, sul piano estrinseco, dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato, non essendosi l'appellante confrontato con la puntuale e specifica motivazione della sentenza impugnata nel merito, sia in ordine all'elemento soggettivo, sia in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia in ordine alla determinazione della pena.
Né il ricorso in disamina aggiunge elementi specifici rispetto a guanto già prospettato in sede di appello, con la conseguenza che nessuna violazione di legge appare rilevabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Cons estensore Il