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Ordinanza — n. 245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on drug quantity and possession methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to provide a necessary critical analysis of the appellate court's reasoning. The appellant argued that the conviction for drug possession was irrelevant due to insufficient evidence regarding the quantity and the specific methods of storage used. The court rejected this, ruling that the appeal was merely a repetition of grievances already addressed by the lower courts without substantive legal argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the lower court's reasoning on essential facts or merely reiterates grievances already resolved by the appellate judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis drug possession quantity possession methods evidence reiteration of grievances imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO UGO nato a VICO EQUENSE il 07/06/1985 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato UGO COLOMBO ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Torre Annunziata di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi (irrilevanza penale del fatto per difetto di elementi probatori, avuto riguardo al quantitativo di sostanza detenuto) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, escludendo l'alternativa proposta a difesa, mediante la valorizzazione, non soltanto del dato quantitativo, ma anche delle modalità di conservazione della droga (in sigarette singole o in bustine contraddistinte da colori diversi); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello EmanOele Di Salvo >/93